DIRITTI D’AUTORE & INTERNET

L’opera deve essere nuova ed originale, ossia deve rappresentare qualcosa di innovativo e non meramente ripetitivo di quanto già esistente.
Inoltre l’opera deve essere creativa, ossia deve rappresentare una espressione della personalità dell’autore.
Il diritto d’autore nasce con l’opera stessa all’atto della sua creazione da parte dell’autore.
Non occorre seguire alcuna formalità per ottenere il riconoscimento del diritto d’autore su un’opera.
Il deposito dell’opera presso una sede della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è volontario e facoltativo e serve solamente per ottenere una prova certa della paternità dell’opera ed evitare eventuali plagi.
Le funzioni della SIAE sono molteplici ed eterogenee, quella principale consiste nell’attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore.
La SIAE concede, quindi, le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere, riscuote i relativi compensi e li ripartisce tra gli aventi diritto.
Non è obbligatorio aderire alla SIAE, ma l’adesione alla SIAE è libera e volontaria: l’autore può scegliere se curare direttamente i propri rapporti con gli utilizzatori per lo sfruttamento economico dell’opera oppure affidare l’incarico di intermediazione alla SIAE.
Alla SIAE è affidata la tenuta dei seguenti pubblici registri: il Pubblico Registro Cinematografico, il Pubblico Registro per il software, deposito di Opere Inedite.
No, le idee in quanto tali non sono protette dal nostro ordinamento.
Le idee sono tutelabili giuridicamente solo quando si sostanziano in un supporto materiale.
Non sono protetti dal diritto d’autore i testi degli Atti Ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni Pubbliche sia italiane che straniere.
L’opera diventa di pubblico dominio quando scadono i diritti d’autore esclusivi per lo sfruttamento economico della stessa.
L’opera in pubblico dominio può essere utilizzata liberamente da chiunque, per qualsiasi scopo senza corrispondere compensi per il diritto d’autore o chiedere autorizzazioni.
Le opere fotografiche presentano un carattere creativo e richiedono un intervento personale del fotografo sulla composizione dell’oggetto fotografato.
In altre parole occorre un livello di creatività del fotografo che sia espressione della sua personalità e sensibilità di cogliere il momento che suscita un’impressione assolutamente particolare in chi esamina il prodotto fotografico.
La durata dei diritti esclusivi sulle opere fotografiche è sino a 70 anni dopo la morte dell’autore.
Per semplici fotografie sin intendono quelle che pur rivelando una professionalità elevata (ad esempio nella cura dell’inquadratura e nella capacità di cogliere in maniera efficace il soggetto fotografato), comunque, non arrivano a diventare una personale interpretazione dell’autore.
La durata dei diritti esclusivi sulle fotografiche semplici è sino a 20 anni dalla produzione delle fotografia.

ULTIMI ARTICOLI

DIRITTI D’AUTORE & INTERNET

Riapertura Bando Marchi+3

20 Dicembre 2019|0 Commenti

SOGGETTI LEGITTIMATI   PMI (piccole e medie imprese), con sede in Italia: iscritte nel Registro delle Imprese; che abbiano registrato un marchio dal 1° giugno 2016 o che abbiano depositato un nuovo marchio che sia stato già pubblicato sul Bollettino [...]

FISSA UN APPUNTAMENTO SENZA IMPEGNO

- Siamo ad ANCONA -

HANNO SCELTO INPAT&LAW