FAQ: TROVA QUI LA TUA RISPOSTA SUI MARCHI

Il simbolo ® può essere utilizzato soltanto dopo che si è ottenuta la registrazione del marchio da parte delle Competenti Autorità Nazionali (U.I.B.M.), Comunitarie (O.A.M.I.), Internazionali (W.I.P.O.) o nazionali nei Paesi esteri.
Nella maggior parte dei Paesi il cosiddetto “marking”(comunicazione che si tratta di marchio registrato) non è obbligatorio.
Prima di ottenere la registrazione, è possibile comunicare che il marchio è stato depositato mediante l’apposizione della dicitura “TM” ossia “marchio depositato”.
No. Se il nome o cognome corrisponde ad un marchio già anteriormente depositato/ registrato da altri, è vietato usare il proprio nome o cognome come marchio nello stesso settore merceologico.
In questi casi il proprio nome o cognome potrà solamente essere utilizzato nella propria attività economica (ad esempio come ditta inserendo degli elementi di differenziazione), purché tale uso non sia tale da confondere il consumatore.
Quando si deposita il marchio a colori, il titolare è tenuto ad utilizzare il marchio sempre e solamente nei colori rivendicati al deposito per i prodotti o servizi contraddistinti ed in qualsiasi comunicazione aziendale (carta intestata, fatture, depliants, material e pubblicitario).
Diversamente con il deposito del marchio senza l’indicazione di colori specifici (ossia “in bianco e nero”) il titolare potrà riprodurre il marchio in qualsiasi colore, senza vincoli.
La scelta del deposito in bianco e nero consente dunque un utilizzo più ampio ed elastico del segno in qualsiasi colore; tuttavia se il colore è un elemento di per sé distintivo del segno che si intende proteggere, allora, occorre depositare il marchio a colori.
È necessario verificare prima se la località in cui ha sede l’azienda è famosa rispetto ai prodotti per cui si intende usare il nome geografico come marchio.
Di regola è escluso l’utilizzo di una denominazione geografica come marchio solo quando potrebbe influenzare la scelta del consumatore al momento dell’acquisto a scapito di altre aziende locali concorrenti.
In altri termini se la località geografica ha una qualche notorietà (dipendente da fattori naturali od umani quali le condizioni geografiche, la tradizione locale, le tecniche di lavorazione) rispetto ai prodotti che si vogliono contraddistinguere, allora se ne esclude la libera utilizzazione come marchio da parte di un singolo imprenditore.
Diversamente, se i prodotti non sono influenzati dalla provenienza della località geografica indicata, allora i nomi geografici si ritengono validamente registrabili come marchi di fantasia (ad esempio “Montblanc” per penne, “Piacenza Cashmere” per confezioni).
In Italia il solo uso del marchio (non registrato) fa sorgere in capo all’utilizzatore dei diritti strettamente legati alla notorietà del segno e più limitati rispetto ai marchi registrati.
Infatti, il cosiddetto marchio “di fatto” è tutelabile contro abusi di terzi solamente nell’ambito territoriale in cui è conosciuto dal pubblico dei consumatori.
Questo significa che se la notorietà è solo locale, si corre il rischio che un altro imprenditore registri validamente lo stesso marchio senza che ciò possa essere impedito: in questo caso il primo utilizzatore del marchio “di fatto” potrà soltanto continuare ad utilizzare il marchio entro i limiti geografici e quantitativi in cui era utilizzato prima della registrazione altrui.
Solamente se il marchio“di fatto” ha assunto una vasta notorietà a livello nazionale, allora si potrà impedire ad altri l’uso e la registrazione di marchi identici o simili per prodotti identici o affini.
Va detto però che all’estero non tutti i Paesi riconoscono “validità” ai marchi di fatto, e pertanto, ove non riconosciuto, l’uso non attribuisce al titolare non registrante alcun diritto di privativa, neanche limitato.
Il marchio comunitario accorda automaticamente la protezione nei 28 Paesi della Comunità Europea.
È un marchio unico che non permette di selezionare i Paesi in cui si intende ottenere tutela.
Unica è anche la procedura di registrazione; i criteri ed i requisiti di validità del marchio sono uguali per tutti gli Stati.
Per il suo “mantenimento” l’uso in un solo Paese può essere ritenuto sufficiente a scongiurare la decadenza per mancato uso.
Il marchio Internazionale consiste in una procedura unificata dalla quale sorge un “fascio” di marchi nazionali che seguono indipendentemente le singole procedure di registrazione nazionali.
La selezione dei Paesi da designare va compiuta discrezionalmente dal depositante tra i Paesi che aderiscono all’Accordo ed al Protocollo di Madrid.
Il titolare, per mantenere il proprio diritto sul marchio internazionale ed evitare la decadenza, è tenuto ad utilizzare il segno in ciascun Paese designato.
In ogni momento, durate la vita del marchio internazionale è possibile estendere la protezione designando nuovi Paesi di interesse.
Con il marchio figurativo si ottiene la protezione dell’esemplare così come riprodotto al deposito, mentre con il marchio denominativo (ossia la parola in caratteri standard) si ottiene la protezione della denominazione depositata riprodotta in qualunque forma e dimensione.
Se la denominazione prescelta è dotata di scarso carattere distintivo (perché è un nome abbastanza descrittivo ai prodotti contraddistinti) è consigliabile depositare un marchio figurativo con una connotazione grafica peculiare che conferisca maggiore distintività al segno.
In caso di marchio complesso, composto sia da una componente figurativa (logotipo) che denominativa (parola), la soluzione ottimale per la massima protezione è quella di depositare separatamente le due componenti con due marchi distinti, ossia un marchio denominativo ed un marchio figurativo.
Il marchio collettivo svolge la funzione di garantire l’origine, la qualità e la natura dei prodotti o servizi contraddistinti.
Diversamente dal marchio tradizionale individuale che contraddistingue i prodotti di un singolo imprenditore, il marchio collettivo è utilizzato da una pluralità di imprenditori tutti tenuti al rispetto di standard qualitativi stabiliti.
Il marchio collettivo è depositato dal soggetto che si assume il compito di controllare e garantire il rispetto degli standard qualitativi, della provenienza o della composizione di un prodotto, secondo le regole fissate per l’apposizione del marchio collettivo da parte della pluralità di imprenditori che intendono utilizzarlo.
In ragione di questa speciale funzione di garanzia, il marchio collettivo può essere anche costituito da un segno che indichi la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi.
Per il deposito del marchio collettivo occorre redigere un apposito regolamento che disciplini l’uso e la concessione del marchio stesso, nonché i controlli e le sanzioni in caso di inottemperanza.
Occorre valutare la comprensibilità del significato con riguardo al consumatore medio cui il prodotto è destinato.
Se il consumatore medio è in grado di comprendere il significato descrittivo del termine straniero o dialettale, il marchio non è registrabile perché l’esclusiva sulla parola in questione costituirebbe un indebito vantaggio a favore una singola impresa rispetto alle concorrenti.
Diversamente se, ad esempio, un’impresa tessile adottasse come marchio la parola desueta utilizzata nell’antichità dagli antichi fenici per riferirsi alle loro stoffe, ciò potrebbe non essere ostativo di una regolare registrazione di marchio in quanto il significato del termine non è comprensibile dal consumatore attuale.
In numerosi Paesi viene accordata una protezione per lo più limitata al marchio usato ma non depositato/registrato. In altri non è addirittura riconosciuta alcuna protezione al marchio non depositato/registrato.
Non depositando il marchio si rischia che il nome o logo venga “occupato” da altri con conseguente blocco del mercato ed esposizione a sequestri e distruzioni della merce o richieste di risarcimento.
Consultaci. Espleteremo gratuitamente le prime valutazioni sulla disponibilità del segno e se del caso si procederà ad una ricerca d’anteriorità completa ed approfondita.
Valuteremo insieme chi dovrà essere l’intestatario, dove proteggere il marchio, quali prodotti rivendicare per una protezione ottimale.

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