IL DESIGN ITALIANO
Può richiedere la protezione di un modello o design in Italia ogni persona fisica o giuridica italiana o straniera (autore del design o suo cessionario) e la domanda di registrazione può essere depositata dinanzi ad una qualsiasi Camera di Commercio o presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per un design multiplo, ossia un numero illimitato di design o modelli purché gli oggetti connotati dal design appartengano alla medesima classe della Classificazione Internazionale dei Disegni e Modelli (Accordo di Locarno). Ad esempio, per diversi modelli di maglie tutti appartenenti alla classe 02 della Classificazione di Locarno, sarà possibile depositare un’unica domanda di registrazione per modello multiplo.
L’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) effettua un esame di sussistenza dei requisiti formali e di registrabilità, ma non effettua un esame sulla novità.
Il contenuto di una domanda di registrazione per modello e design è pubblico dalla data di deposito; la pubblicazione può però essere ritardata sino a 30 mesi, su richiesta del titolare che sia interessato alla segretezza della forma.
La durata massima della tutela derivante dalla registrazione di un design o di un modello è di 25 anni, suddivisi in quinquenni.
Le tasse di mantenimento del Design debbono essere corrisposte in tranche quinquennali, pertanto, allo scadere di ogni quinquennio il titolare della domanda deve valutare se richiedere la protezione per ulteriori cinque anni. Questa suddivisione è stata prevista per permette alle Aziende che operano in settori in cui esiste un forte “ricambio” delle componenti estetiche (ad esempio il settore della moda), di valutare step by step se continuare ad investire ulteriormente su una forma già depositata come design.
A partire dal momento del deposito o da quando la domanda è resa accessibile ai terzi, se questa è posteriore al deposito, il titolare può impedire che altri utilizzino un modello o design identico o simile al punto tale da non generare una diversa impressione complessiva. Contro le imitazioni abusive il titolare del design registrato può far valere i propri diritti di esclusiva in via giudiziale e richiedere provvedimenti cautelari.
Quando i design o modelli presentano di per sé carattere creativo e valore artistico possono cumulare la tutela derivante dalla registrazione come modello a quella della legge sul Diritto d’Autore. In quest’ultimo caso si ha anche il vantaggio di una tutela maggiore, sino a 70 anni dopo la morte del designer.
Nota
L’attuale articolo 239 c.p.i. prevede la protezione del diritto d’autore anche per le opere dell’industrial design che “anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del pre-uso”.
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