IL BREVETTO EUROPEO
Il sistema brevettuale europeo consente di depositare un’unica domanda presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti di Monaco (EPO) per ottenere simultaneamente la protezione del brevetto in più Paese Europei scelti dal Richiedente tra quelli aderenti alla Convenzione sul brevetto europeo.
In pratica si utilizza una sola procedura, semplificata e più rapida, per l’ottenimento di vari brevetti nazionali. Dopo la concessione del brevetto europeo e la convalida nei diversi paesi europei nei quali si desidera proteggere l’invenzione, il titolare diventa titolare di un “fascio” di brevetti nazionali, ciascuno soggetto alle leggi ed alla giurisdizione dei singoli Stati europei designati.
Procedura
Lingue ufficiali della procedura: inglese, francese e tedesco.
L’Ufficio Europeo dei Brevetti effettua un’accurata ricerca dello stato della tecnica ed un esame di merito per verificare i requisiti di brevettabilità dell’invenzione depositata.
Dopo il deposito le Autorità competenti emettono un “Rapporto di ricerca” ed una “Opinione preliminare” con l’indicazione dei documenti anteriori rintracciati potenzialmente lesivi della novità e dell’attività inventiva del trovato oggetto della domanda di brevetto europeo depositata.
A seguito della pubblicazione (dopo 18 mesi dal deposito) della domanda e del rapporto di ricerca, inizia la fase di esame vera e propria dell’invenzione, previo il pagamento della relativa tassa di esame.
In fase di esame l’Esaminatore Europeo può sollevare obiezioni contro la concessione del brevetto ed il Richiedente ha facoltà di replicare per fornire le necessarie spiegazioni o proporre opportuni emendamenti al testo brevettuale.
Se il brevetto viene accolto, il Richiedente dovrà presentare la tradizione delle rivendicazioni nelle restanti due lingue ufficiali e pagare la tassa di concessione dovuta.
Successivamente alla pubblicazione della decisione di concessione del brevetto europeo occorre procedere alla convalidazione nei Paesi Europei designati tramite il deposito del testo tradotto del brevetto europeo concesso ed il pagamento delle relative tasse nazionali di deposito (fase di nazionalizzazione).
Entro e non oltre 9 mesi, a partire dalla data di pubblicazione della menzione della concessione del Brevetto Europeo, è possibile la presentazione di eventuali opposizioni da parte di terzi.
Il brevetto europeo può rappresentare un’autonoma domanda di brevetto o essere inserito come brevetto regionale all’interno di una domanda di brevetto internazionale, in questo secondo caso si parla di Euro-PCT.