IL DIRITTO D’AUTORE
Il diritto d’autore (Legge speciale 22 aprile 1941, n. 633) protegge tutte le opere dell’ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema.
Inoltre sono compresi nella protezione del diritto d’autore i programmi per elaboratore e le banche dati.
Il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera e non c’è nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenere il riconoscimento dei diritti d’ autore sull’opera creata.
L’esistenza di diritti d’autore (“copyright” in inglese) è solitamente indicata con il simbolo © [nome del titolare] [anno della prima pubblicazione]. L’apposizione del contrassegno è facoltativa ma è utile per i terzi come una sorta di avvertimento.
Il diritto consiste di due elementi fondamentali:
- il diritto morale;
- il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera (diritti patrimoniali)
Diritti morali
I diritti morali sono a tutela della personalità dell’autore e si conservano anche dopo un’eventuale cessione dei diritti di utilizzazione economica. In particolare:
- il diritto alla paternità dell’opera (ossia il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera);
- il diritto all’integrità dell’opera (ossia il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la reputazione dell’autore);
- il diritto di pubblicazione o di inedito (ossia il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera).
Tali diritti morali sono INALIENABILI, IMPRESCRITTIBILI e IRRINUNCIABILI.
Alla morte dell’autore il diritto alla paternità e il diritto all’integrità possono essere fatti valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti e i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
Diritti di utilizzazione economica
I principali diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera sono:
- diritto di riproduzione (ossia il diritto di moltiplicare in copie l’opera con qualsiasi mezzo);
- diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera (ossia il diritto di presentare l’ opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione sopra specificate);
- diritto di diffusione (ossia il diritto di diffondere l’opera a distanza con qualsiasi mezzo, ad esempio radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.);
- diritto di distribuzione (ossia il diritto di porre in commercio l’opera);
- diritto di elaborazione (ossia il diritto di modificare l’opera originale di trasformarla, adattarla, ridurla ecc..)
I diritti patrimoniali possono essere ACQUISTATI, ALIENATI o TRASMESSI in tutte le forme e modi consentiti dalla legge.
Tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica sono indipendenti tra loro: l’esercizio di uno non esclude l’esercizio dell’altro.
Questi diritti patrimoniali durano tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la morte di quest’ultimo. Nel caso di opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.
Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio e diviene liberamente utilizzabile da tutti senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d’autore
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