BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE
Con il brevetto si ottiene il diritto di sfruttamento economico esclusivo di un’invenzione, in regime di monopolio temporaneo in un territorio e per un periodo determinato. In pratica si può impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria invenzione senza autorizzazione.
Per invenzione si intende una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico. Essa può riguardare un prodotto o un processo (metodo, procedimento).
Principio della Territorialità
La protezione conferita da un brevetto vale unicamente nei Paesi in cui questo è stato registrato e in cui è in vigore. In linea di principio oltre i confini del territorio in cui l’invenzione è protetta, chiunque può accedere ed utilizzare l’invenzione liberamente e senza conseguenze.
Limiti temporali della protezione
Con il brevetto è possibile proteggere un’invenzione per una durata massima di 20 anni dalla data di deposito. In via eccezionale la validità del brevetto può essere prolungata tramite il rilascio di un Certificato Protettivo Complementare per medicinali o prodotti fitosanitari.
Annualmente è necessario pagare le tasse di mantenimento in vita del brevetto, in mancanza la protezione sull’invenzione decade.
Allo scadere del termine di protezione l’invenzione diventa di proprietà comune e può essere utilizzata liberamente da tutti.
Requisiti di brevettabilità
Per essere considerata brevettabile, un’invenzione deve avere le seguenti caratteristiche: novità, attività inventiva, industrialità:
- Novità: l’invenzione è nuova se non appartiene allo “stato della tecnica”. Appartiene allo stato della tecnica qualsiasi nozione accessibile al pubblico in qualsiasi parte del mondo prima della data di deposito (sotto forma di descrizione scritta, presentazione pubblica, trasmissione radiofonica).
Per accertare lo stato della tecnica esistente in un determinato settore è possibile espletare delle ricerche brevettuali in ambito mondiale al fine di verificare se esistono eventuali anteriorità distruttive della novità di un’invenzione (ossia brevetti altrui anteriori uguali od equivalenti).
IMPORTANTE: è necessario tenere segreta e non divulgare l’idea inventiva fino al deposito della domanda di brevetto.
Un’invenzione divulgata ovunque e in qualsiasi forma prima del primo deposito non è più brevettabile.
Le trattative con eventuali partner contrattuali rappresentano un potenziale rischio prima della brevettazione pertanto è consigliabile vincolare all’obbligo di riservatezza le altri parti sottoscrivendo appositi “accordi di segretezza”.
- Attività inventiva: l’invenzione è originale se non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica, ossia la soluzione ideata non deve apparire ovvia agli occhi di un esperto del settore.
L’idea inventiva, oltre ad essere nuova, deve rappresentar un’apprezzabile progresso tecnico rispetto alla situazione tecnica precedente.
- Industrialità: l’invenzione deve avere un’applicazione industriale, ossia deve poter essere fabbricata e utilizzata in qualsiasi genere di industria, comprese quelle agricole. In altri termini l’invenzione deve essere riproducibile con caratteri costanti e tecnicamente realizzabile, a prescindere dalla convenienza economica dell’operazione.
Divieto di brevettazione
Non sono brevettabili:
- le scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali (ad esempio regole di gioco, sistemi per la lotteria, metodi di insegnamento e cicli di lavorazione organizzativi);
- le presentazioni di informazioni;
- i procedimenti della diagnostica, terapia e chirurgia, che vengono applicate al corpo umano o di animali;
- le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse;
- i programmi di computer (software) “in quanto tali” non sono brevettabili; sono protette dal diritto d’autore.
Sono inoltre escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione è contraria all’ordine pubblico e al buon costume.
Il diritto di priorità
La Convenzione di Parigi ha stabilito che chi abbia depositato per la prima volta una domanda di brevetto in uno Stato della Convenzione ha un anno di tempo per depositare domande corrispondenti in altri Stati e che gli effetti di tali domande, per quello che riguarda la divulgazione ed anticipazione di altri brevetti, hanno decorrenza dalla data di deposito della prima domanda (priorità).
In pratica, grazie a questa convenzione si hanno 12 mesi di tempo dalla data del primo deposito per depositare all’estero le domande corrispondenti.
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