IL BREVETTO INTERNAZIONALE PCT
Il sistema brevettuale internazionale consente di depositare un’unica domanda presso l’OMPI (Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale) di Ginevra per ottenere simultaneamente la protezione del brevetto in più Paesi esteri scelti dal Richiedente tra quelli aderenti al PCT (Patent Cooperation Treaty).
Analogamente al brevetto europeo, la procedura PCT ha gli stessi effetti di un “fascio” di domande nazionali nei singoli stati designati.
Il PCT non elimina quindi la necessità di proseguire la procedura di rilascio in ogni singolo stato, ma ne facilita la fase iniziale di deposito consentendo una sorta di “prenotazione” per i vari paesi aderenti nei quali potrà avvenire – entro un termine di 30/31 mesi dalla data di priorità – il vero e proprio deposito nazionale.
Il vantaggio della procedura PCT è di avere un lasso di tempo relativamente lungo per valutare l’opportunità di affrontare i costi necessari all’estensione nei Paesi esteri della protezione del brevetto.
Procedura
Lingue ufficiali della procedura: inglese, francese e tedesco.
Il PCT è articolato in due fasi: Fase Internazionale e Fase Nazionale.
Fase Internazionale:
L’OMPI di Ginevra riceve la domanda e prepara i pamphlets contenenti tutta la documentazione relativa alla domanda, ne supervisiona il contenuto e notifica eventuali difetti o imperfezioni procedurali da correggere.
Ogni domanda internazionale è oggetto di una ricerca internazionale effettuata da un ufficio brevetti incaricato, che la svolge per conto dell’OMPI, con la redazione di un rapporto di ricerca (International Search Report). La ricerca è corredata altresì da un’opinione scritta dell’Esaminatore che rappresenta un parere preliminare internazionale sulla presenza del requisito di novità del brevetto depositato.
Il sistema PCT offre inoltre la possibilità di effettuare (entro 19 mesi dalla data di priorità) un “esame preliminare internazionale” dietro pagamento di apposita tassa.
L’esito di questo esame non ha alcuna ripercussione sulle procedure successive di brevettazione e non è vincolante per l’Ufficio nazionale (o regionale) che rilascia il brevetto; tuttavia può comunque essere utile per valutare la validità di un brevetto e quindi l’opportunità di affrontare le ulteriori spese di nazionalizzazione.
Successivamente l’Ufficio Internazionale provvederà alla preparazione della pubblicazione internazionale della domanda di brevetto, alla notifica di questa pubblicazione al depositante ed agli Uffici Brevetti nazionali designati con l’invio dei pamphlets.
Fase Nazionale:
L’inizio di questa “fase nazionale” è di norma differito sino a 30 mesi dalla data di priorità; questo differimento è un apprezzabile vantaggio per valutare, con maggiori elementi di giudizio, la convenienza a continuare o meno la procedura.
Il depositante deve fornire a ciascun Ufficio Brevetti nazionale la traduzione della descrizione, rivendicazioni, riassunto e disegni nella lingua ufficiale dello Stato (o entità regionale) designato, pagare le tasse nazionali dovute, nominare agenti locali che lo rappresentino nelle procedure nazionali se richiesto.
Il rilascio del brevetto resta di esclusiva competenza dell’Ufficio nazionale (o regionale) designato secondo le specifiche procedure di esame e concessione previste dalla legislazione nazionale in materia di brevetti di ciascun Paese estero interessato
Brevetti nazionali esteri
Se non si desidera estendere la protezione sull’invenzione tramite la Convenzione Internazionale PCT o la Convenzione sul Brevetto Europeo, l’unica strada percorribile è quella di depositare in via nazionale una domanda di brevetto presso le singole Autorità locali competenti.
In ogni caso occorrerà rispettare il termine di priorità di un anno dalla data di deposito in Italia.
I costi e le procedure variano da Paese a Paese.
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