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Valuteremo insieme chi dovrà essere l’intestatario, dove proteggere il marchio e quali prodotti rivendicare per una protezione ottimale.
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Pensiamo a tutto noi depositando il marchio nei paesi concordati!
Lo studio
Nasce nel 2009 per iniziativa dell’Avvocato Caterina Cerreta e della Dr.ssa Benedetta Dolci. Dopo consolidate esperienze maturate nella consulenza in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale i soci decidono di dare corpo allo Studio Associato Inpat & Law.
Avv. Caterina Cerreta
Patent and Trademark Attorney
Dott.ssa Benedetta Dolci
Mandatario Abilitato marchi e design italiano
Abilitazione UAMI
Abilitazione WIPO
Ordine Consulenti in Proprietà Industriale - Sez. Marchi e Design
Lavorando insieme, giorno dopo giorno, il Consulente iscritto all'Ordine diventa partner strategico...
"Conosco lo Studio Inpat&Law, in particolare Benedetta e Caterina da anni. Sono sempre molto oneste nel darmi i consigli e la loro consulenza è sempre orientata verso un risultato utile, evitando le operazioni ridondanti."
Marco Morosini (CEO), BRANDINA SRL
"Lo Studio Inpat&Law ha ottimizzato il nostro portafoglio di Proprietà Industriale e gestisce con velocità ed efficacia le vertenze causate dalla riproduzione indebita dei nostri marchi e nomi a dominio, concretizzando il risultato utile all'azienda."
Francesco Bigoni (Direttore marketing), Gruppo SCRIGNO
"E' impareggiabile la chiarezza e la schiettezza nel fornire i pareri che mi aiutano ad adottare le decisioni strategiche per la valorizzazione e difesa dei nostri marchi".
Mauro Sopranzetti (CEO), EMMEDICIOTTO SRL
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Le Risposte dei consulenti del nostro Studio alle domande più ricorrenti in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale.
Oggi il valore di molte aziende è costituito al 90% dai cosiddetti intangible assets, costituiti in maggior parte da diritti di proprietà industriale. Con la protezione brevettuale è possibile impedire ad altri di brevettare invenzioni identiche o simili e anche di violare i diritti d’uso (produzione e commercializzazione) oggetto del brevetto.
Possedere un brevetto forte fornisce concrete possibilità di ottenere successo nelle azioni legali contro coloro che copiano l’invenzione protetta.
Il brevetto è un formidabile strumento commerciale per le imprese, che consente loro:
- di proteggere i propri investimenti in ricerca e innovazione, evitando che altri utilizzino gratuitamente il frutto;
- di tali attività di acquisire risorse economiche supplementari attraverso la gestione economica dei suoi diritti di uso.
Un disegno o modello protegge soltanto l’aspetto esteriore di un prodotto.
Un brevetto protegge la funzione, il funzionamento o la struttura di un’invenzione.
Un marchio serve a individuare l’origine aziendale dei prodotti e servizi per distinguerli da quelli concorrenti.
Un buon portafoglio brevetti può essere percepito dai partner commerciali, dagli investitori, dagli azionisti e dai clienti come una dimostrazione dell’alto livello di qualità, specializzazione e capacità tecnologica dell’azienda, elevandone l’immagine positiva.
Utilizzando il brevetto non solo per disporre di un diritto esclusivo sul mercato, ma anche come una normale proprietà o bene, è possibile ottenere i seguenti vantaggi economici e competitivi:
- profitti supplementari derivanti dalla concessione di licenze d’uso o dall’assegnazione del brevetto: il titolare di un brevetto può cederne l’uso a terzi in cambio di un compenso pecuniario e/o del pagamento di “royalty”, in modo da produrre profitti supplementari per la propria impresa; la vendita (o l’assegnazione) di un brevetto implica il trasferimento della proprietà sullo stesso, mentre la licenza di un brevetto comporta la sola possibilità di servirsi dell’invenzione brevettata a specifiche condizioni
- profitti più alti o utili sugli investimenti: se l’impresa ha investito una quantità significativa di denaro e di tempo in R&S, la protezione brevettuale derivante dall’invenzione può rivelarsi uno strumento economico e finanziario per un ritorno degli investimenti
- accesso alla tecnologia mediante licenze incrociate: qualora l’impresa fosse interessata a una tecnologia di proprietà di un’altra impresa, potrà utilizzare i propri brevetti al fine di negoziare un accordo in base al quale le due imprese potranno utilizzare, nel rispetto delle condizioni previste dall’accordo stesso, uno o più dei rispettivi brevetti
- accesso a nuovi mercati: la concessione a terzi di una licenza su un brevetto può determinare l’accesso a nuovi mercati che sarebbero altrimenti inaccessibili; in questo caso è consigliabile proteggere l’invenzione anche nel mercato straniero d’interesse
- maggiori possibilità di ottenere contributi finanziari dai soggetti intermediari a fronte della titolarità di un asset intangibile: la proprietà di brevetti (ovvero la licenza d’uso di brevetti posseduti da altri) può rivelarsi essenziale per ottenere risorse finanziarie integrative in sede di produzione e commercializzazione dei propri prodotti; in alcuni settori, come ad esempio quello delle biotecnologie, spesso è necessario disporre di un importante portafoglio di brevetti per attirare investitori pronti a finanziare progetti ambiziosi.
Non è possibile proteggere un'idea attraverso i Diritti di Proprietà Industriale. Occorre che detta idea si materializzati in una forma qualunque per verificare se possiede i requisiti di legge per la protezione in esclusiva.
Fino a quando il prodotto non diventa "reale" è soltanto una idea. Pertanto è necessario stipulare un contratto di confidenzialità con l'impresa a cui verrà spiegato il progetto. Attraverso il suddetto contratto si eviterà che l'impresa di marketing si appropri o comunichi l'idea in questione a terzi.
Per depositare una domanda di brevetto non è necessario avere un prototipo ma è sufficiente disporre di una progettazione tecnica di ciò che si vuole realizzare e dei principi innovativi su cui si basa.
Se vengono distribuiti dei prototipi a clienti o laboratori, è necessario far sottoscrivere un accordo di segretezza che vincoli alla riservatezza. L’accordo deve contenere delle specifiche clausole in cui di dichiara che tale distribuzione è finalizzata ai test o alla sperimentazione.
Una volta depositata la domanda di brevetto è possibile esporre il trovato in pubblico anche se non sono passati i 18 mesi previsti dalla legge per la pubblicazione. L’accortezza di non mostrare l’invenzione prima del deposito deriva dal fatto che mostrandola la si rende nota ad altri e quindi l’invenzione perde il requisito della novità.
I brevetti sono diritti territoriali, e pertanto sono protetti unicamente in quei Paesi e in quelle regioni, vale a dire determinati insiemi di Paesi, in cui sono stati concessi.
In altri termini, se un brevetto è privo di protezione in un Paese, l’invenzione (o il modello di utilità, o la nuova varietà vegetale) potrà essere replicata, utilizzata, importata o venduta da chiunque in quel territorio.
La protezione di un brevetto nei Paesi stranieri dà viceversa al titolare la possibilità di beneficiare degli stessi diritti esclusivi di cui gode in Italia.
Brevettare all’estero serve inoltre ad ampliare lo spettro delle opportunità di concessione di licenze d’uso a imprese straniere, sviluppando rapporti esterni all’azienda e beneficiando di una modalità di accesso alternativa a mercati stranieri attraverso la collaborazione con altre aziende.
Poiché proteggere un brevetto all’estero può essere costoso, è opportuno selezionare attentamente i Paesi in cui richiedere tale protezione, verificando una serie di condizioni, tra cui:
- dove sarà fabbricato il prodotto?
- dove è più probabile che venga commercializzato il prodotto brevettato?
- quali sono i principali mercati per prodotti simili?
- dove sono i principali concorrenti?
- quali sono i costi necessari per brevettare?
- quali saranno le difficoltà procedurali per proteggere un brevetto in un dato Paese?
La data del primo deposito nazionale (ad esempio in Italia) di un brevetto viene chiamata “data di priorità” e qualunque ulteriore deposito per la stessa invenzione in altri Paesi esteri, purché entro i 12 mesi successivi (e cioè entro il “periodo di priorità”), beneficerà della medesima data di priorità e prevarrà rispetto a eventuali altre domande presentate successivamente da terzi riguardanti la stessa innovazione tecnologica.
Pertanto, è assolutamente consigliabile inoltrare le richieste di brevetto all’estero entro il periodo di priorità.
La rivendicazione della priorità va effettuata contestualmente alla domanda di deposito all'estero. Deve contenere le indicazioni relative agli estremi del primo deposito (in Italia) e la relativa documentazione.
Dopo la scadenza del periodo di priorità e fino a quando la domanda non viene pubblicata per la prima volta dall’Ufficio brevetti (generalmente dopo 18 mesi dalla data di priorità) in linea teorica - e sempre che sia rimasta totalmente segreta - potrebbe essere ancora possibile chiedere la protezione per la stessa invenzione in altri Paesi, ma non sarà più possibile rivendicare la priorità del primo deposito.
Occorre però sottolineare che, in quest'ultimo caso, qualsiasi divulgazione dell'invenzione potrà compromettere seriamente il requisito di novità in sede di eventuali tentativi di deposito successivi.
Con il deposito della prima domanda di brevetto si «acquista» un diritto di priorità di validità annuale per l’estensione all’estero. Pertanto anche un eventuale deposito in Italia produrrebbe durante il primo anno degli effetti in Cina. La partenza dall’Italia presuppone che entro i 12 mesi che seguono al deposito si provveda al deposito anche in Cina.
Ci sono tre modalità principali per proteggere un’invenzione o un modello di utilità all’estero:
- Il percorso nazionale. Si può richiedere protezione presso l’Ufficio brevetti nazionale di ogni Paese di interesse, provvedendo al deposito della domanda di brevetto nella lingua prevista e pagando le relative tasse. In molti Paesi, inoltre, ai richiedenti stranieri è richiesto quale requisito di utilizzare i locali consulenti in proprietà industriale. Questo percorso può essere molto costoso, oltre che complesso, nel caso in cui il numero di Paesi in cui chiedere la protezione sia ampio.
- Il percorso regionale. Quando molti Paesi sono membri di un sistema regionale di brevetti, è possibile inoltrare richiesta di protezione con effetto sui territori di tutti o di alcuni di questi Paesi, attraverso l’ufficio regionale competente: ad esmepio per l’Europa, l’Ufficio Europeo dei Brevetti - EPO (EPO).
- Il percorso internazionale. Se un’impresa intende proteggere un’invenzione o un modello di utilità in un certo numero di Paesi membri del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT – Patent Cooperation Treaty), si può considerare l’opportunità di inoltrare una domanda internazionale (PCT) di brevetto. Una sola domanda PCT, in una sola lingua e a fronte del pagamento di un unico gruppo di imposte, ha efficacia legale in tutti i Paesi membri PCT. Questo sistema riduce in modo significativo i costi iniziali della procedura, evitando che siano presentate singole domande per ogni Ufficio brevetti. Il PCT può anche essere utilizzato per inoltrare domande in alcuni dei sistemi regionali di brevetto. Inoltrando una domanda internazionale ai sensi del PCT, si può, allo stesso tempo, ottenere un’opinione preliminare non vincolante sulla brevettabilità valida in più di 148 Paesi.
Prima di presentare domanda di brevetto è opportuno assicurarsi che il brevetto sia conforme alle prescrizioni di legge e possegga tutti i requisiti richiesti, in particolare quello della novità.
A tal fine è utile effettuare in proprio una ricerca d’anteriorità sullo stato dell’arte esistente: con milioni di brevetti concessi in tutto il mondo e milioni di pubblicazioni disponibili che costituiscono l’attuale stato dell’arte, ci sono infatti evidenti rischi che alcuni documenti o combinazioni degli stessi possano rendere l’invenzione non nuova o ovvia e, pertanto, non brevettabile.
Una ricerca d’anteriorità che sveli l’esistenza di pubblicazioni o brevetti nello stesso campo può prevenire un vano investimento di risorse su una domanda di brevetto non accoglibile.
Il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione o del modello o ai suoi aventi causa.
Quando l'invenzione (ma lo stesso vale per il modello di utilità) è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto, e a tale scopo retribuita, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all'autore del trovato è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore.
Se, peraltro, pur essendoci rapporto di lavoro, l'attività inventiva non è l'oggetto di tale rapporto, il lavoratore-inventore ha diritto (qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto) anche a un equo premio.
Al di fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha solo un diritto di opzione se il trovato ottenuto è ricompreso nel settore di attività dell'azienda.
L’art. 65 CPI prevede che, quando il rapporto di lavoro intercorre con un’Università o con una Pubblica Amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti di Università, delle Pubbliche Amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.
Quando più di una persona contribuisce in maniera rilevante all’ideazione e alla realizzazione di un’invenzione, tali soggetti sono definiti come inventori congiunti e, per tale motivo, devono essere tutti espressamente menzionati nella relativa domanda di brevetto.
Si parla di invenzione di gruppo. L’applicazione e lo sfruttamento di brevetti, che appartengono a più entità o persone, spettano a tutti i contitolari e sono disciplinati dalle regole sulla comunione. I contitolari sono obbligati in solido al pagamento delle tasse di brevetto.
In questo caso però è consigliabile regolamentare in anticipo tramite apposite pattuizioni contrattuali la gestione del brevetto per evitare in futuro controversie tra i comproprietari.
I diritti di proprietà industriale hanno una durata di 20 anni dalla data di deposito nel caso di brevetti per invenzione industriale, 20 anni dalla data di concessione nel caso di privative per nuove varietà vegetali, di 10 anni dalla data di deposito per modelli di utilità, a partire dalla data del deposito.
Sono necessarie però due condizioni: che il suo oggetto abbia attuazione e che siano regolarmente pagate le relative spese di mantenimento.
Alla scadenza l'oggetto del brevetto o della privativa diventa di pubblico dominio, ovvero non gode più di protezione e chiunque ne può usufruire senza vincoli o versamento di corrispettivi.
Le spese di mantenimento di un brevetto devono essere regolarmente pagate:
- se si è ottenuto un brevetto per invenzione, con cadenza annuale, a partire dal quinto anno dalla richiesta di brevettazione (le prime quattro annualità sono incluse nella tassa di deposito / comprese nei costi della domanda stessa)
- se invece si è ottenuto un brevetto per modello di utilità, occorre pagare contestualmente al deposito della domanda cinque annualità e dopo cinque anni pagare le altre cinque, per cui complessivamente si fanno al massimo due versamenti.
Se l’ annualità non viene pagata nei termini il brevetto decade e con esso il diritto del titolare al suo utilizzo esclusivo.
La legge prevede che l'oggetto del brevetto deve essere attuato entro tre anni dalla data di concessione del brevetto e che l'attuazione non deve essere sospesa per più di tre anni consecutivi.
Attuazione significa fabbricazione e vendita in Italia o importazione e vendita in Italia di oggetti prodotti in uno Stato membro dell'Unione Europea e/o in uno Stato membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.
In mancanza di attuazione del brevetto è possibile la concessione di una licenza obbligatoria o, nel caso di persistente mancata attuazione, la decadenza del brevetto.
Il simbolo ® può essere utilizzato soltanto dopo che si è ottenuta la registrazione del marchio da parte delle Competenti Autorità Nazionali (U.I.B.M.), Comunitarie (O.A.M.I.), Internazionali (W.I.P.O.) o nazionali nei Paesi esteri.
Nella maggior parte dei Paesi il cosiddetto “marking”(comunicazione che si tratta di marchio registrato) non è obbligatorio.
Prima di ottenere la registrazione, è possibile comunicare che il marchio è stato depositato mediante l’apposizione della dicitura “TM” ossia “marchio depositato”.
No. Se il nome o cognome corrisponde ad un marchio già anteriormente depositato/ registrato da altri, è vietato usare il proprio nome o cognome come marchio nello stesso settore merceologico.
In questi casi il proprio nome o cognome potrà solamente essere utilizzato nella propria attività economica (ad esempio come ditta inserendo degli elementi di differenziazione), purché tale uso non sia tale da confondere il consumatore.
Quando si deposita il marchio a colori, il titolare è tenuto ad utilizzare il marchio sempre e solamente nei colori rivendicati al deposito per i prodotti o servizi contraddistinti ed in qualsiasi comunicazione aziendale (carta intestata, fatture, depliants, material e pubblicitario).
Diversamente con il deposito del marchio senza l’indicazione di colori specifici (ossia “in bianco e nero”) il titolare potrà riprodurre il marchio in qualsiasi colore, senza vincoli.
La scelta del deposito in bianco e nero consente dunque un utilizzo più ampio ed elastico del segno in qualsiasi colore; tuttavia se il colore è un elemento di per sé distintivo del segno che si intende proteggere, allora, occorre depositare il marchio a colori.
È necessario verificare prima se la località in cui ha sede l’azienda è famosa rispetto ai prodotti per cui si intende usare il nome geografico come marchio.
Di regola è escluso l’utilizzo di una denominazione geografica come marchio solo quando potrebbe influenzare la scelta del consumatore al momento dell’acquisto a scapito di altre aziende locali concorrenti.
In altri termini se la località geografica ha una qualche notorietà (dipendente da fattori naturali od umani quali le condizioni geografiche, la tradizione locale, le tecniche di lavorazione) rispetto ai prodotti che si vogliono contraddistinguere, allora se ne esclude la libera utilizzazione come marchio da parte di un singolo imprenditore.
Diversamente, se i prodotti non sono influenzati dalla provenienza della località geografica indicata, allora i nomi geografici si ritengono validamente registrabili come marchi di fantasia (ad esempio “Montblanc” per penne, “Piacenza Cashmere” per confezioni).
In Italia il solo uso del marchio (non registrato) fa sorgere in capo all’utilizzatore dei diritti strettamente legati alla notorietà del segno e più limitati rispetto ai marchi registrati.
Infatti, il cosiddetto marchio “di fatto” è tutelabile contro abusi di terzi solamente nell’ambito territoriale in cui è conosciuto dal pubblico dei consumatori.
Questo significa che se la notorietà è solo locale, si corre il rischio che un altro imprenditore registri validamente lo stesso marchio senza che ciò possa essere impedito: in questo caso il primo utilizzatore del marchio “di fatto” potrà soltanto continuare ad utilizzare il marchio entro i limiti geografici e quantitativi in cui era utilizzato prima della registrazione altrui.
Solamente se il marchio“di fatto” ha assunto una vasta notorietà a livello nazionale, allora si potrà impedire ad altri l’uso e la registrazione di marchi identici o simili per prodotti identici o affini.
Va detto però che all’estero non tutti i Paesi riconoscono “validità” ai marchi di fatto, e pertanto, ove non riconosciuto, l’uso non attribuisce al titolare non registrante alcun diritto di privativa, neanche limitato.
Il marchio comunitario accorda automaticamente la protezione nei 28 Paesi della Comunità Europea.
È un marchio unico che non permette di selezionare i Paesi in cui si intende ottenere tutela.
Unica è anche la procedura di registrazione; i criteri ed i requisiti di validità del marchio sono uguali per tutti gli Stati.
Per il suo “mantenimento” l’uso in un solo Paese può essere ritenuto sufficiente a scongiurare la decadenza per mancato uso.
Il marchio Internazionale consiste in una procedura unificata dalla quale sorge un “fascio” di marchi nazionali che seguono indipendentemente le singole procedure di registrazione nazionali.
La selezione dei Paesi da designare va compiuta discrezionalmente dal depositante tra i Paesi che aderiscono all’Accordo ed al Protocollo di Madrid.
Il titolare, per mantenere il proprio diritto sul marchio internazionale ed evitare la decadenza, è tenuto ad utilizzare il segno in ciascun Paese designato.
In ogni momento, durate la vita del marchio internazionale è possibile estendere la protezione designando nuovi Paesi di interesse.
Con il marchio figurativo si ottiene la protezione dell’esemplare così come riprodotto al deposito, mentre con il marchio denominativo (ossia la parola in caratteri standard) si ottiene la protezione della denominazione depositata riprodotta in qualunque forma e dimensione.
Se la denominazione prescelta è dotata di scarso carattere distintivo (perché è un nome abbastanza descrittivo ai prodotti contraddistinti) è consigliabile depositare un marchio figurativo con una connotazione grafica peculiare che conferisca maggiore distintività al segno.
In caso di marchio complesso, composto sia da una componente figurativa (logotipo) che denominativa (parola), la soluzione ottimale per la massima protezione è quella di depositare separatamente le due componenti con due marchi distinti, ossia un marchio denominativo ed un marchio figurativo.
Il marchio collettivo svolge la funzione di garantire l’origine, la qualità e la natura dei prodotti o servizi contraddistinti.
Diversamente dal marchio tradizionale individuale che contraddistingue i prodotti di un singolo imprenditore, il marchio collettivo è utilizzato da una pluralità di imprenditori tutti tenuti al rispetto di standard qualitativi stabiliti.
Il marchio collettivo è depositato dal soggetto che si assume il compito di controllare e garantire il rispetto degli standard qualitativi, della provenienza o della composizione di un prodotto, secondo le regole fissate per l’apposizione del marchio collettivo da parte della pluralità di imprenditori che intendono utilizzarlo.
In ragione di questa speciale funzione di garanzia, il marchio collettivo può essere anche costituito da un segno che indichi la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi.
Per il deposito del marchio collettivo occorre redigere un apposito regolamento che disciplini l’uso e la concessione del marchio stesso, nonché i controlli e le sanzioni in caso di inottemperanza.
Occorre valutare la comprensibilità del significato con riguardo al consumatore medio cui il prodotto è destinato.
Se il consumatore medio è in grado di comprendere il significato descrittivo del termine straniero o dialettale, il marchio non è registrabile perché l’esclusiva sulla parola in questione costituirebbe un indebito vantaggio a favore una singola impresa rispetto alle concorrenti.
Diversamente se, ad esempio, un’impresa tessile adottasse come marchio la parola desueta utilizzata nell’antichità dagli antichi fenici per riferirsi alle loro stoffe, ciò potrebbe non essere ostativo di una regolare registrazione di marchio in quanto il significato del termine non è comprensibile dal consumatore attuale.
In numerosi Paesi viene accordata una protezione per lo più limitata al marchio usato ma non depositato/registrato. In altri non è addirittura riconosciuta alcuna protezione al marchio non depositato/registrato.
Non depositando il marchio si rischia che il nome o logo venga “occupato” da altri con conseguente blocco del mercato ed esposizione a sequestri e distruzioni della merce o richieste di risarcimento.
Consultaci. Espleteremo gratuitamente le prime valutazioni sulla disponibilità del segno e se del caso si procederà ad una ricerca d’anteriorità completa ed approfondita.
Valuteremo insieme chi dovrà essere l’intestatario, dove proteggere il marchio, quali prodotti rivendicare per una protezione ottimale.
Il disegno o modello o la forma di un prodotto può divenire l’equivalente dell’immagine di marca di un’impresa e un patrimonio il cui valore monetario è suscettibile di aumentare. Se non se ne richiede la protezione, altri potrebbero approfittare degli investimenti effettuati .
Un disegno o modello italiano o comunitario registrato ha una durata iniziale di cinque anni dalla data di deposito e può essere rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, fino a un massimo di 25, mentre un disegno o modello comunitario non registrato conferisce un diritto della durata di tre anni a decorrere dalla data della sua prima divulgazione, che deve aver avuto luogo nel territorio dell'UE.
Non è obbligatorio depositare un disegno o modello in quanto sulla base del Regolamento Comunitario N. 6/2002 è accordata una tutela, anche se più ridotta rispetto al modello registrato, anche ai design non registrati.
In un'azione giudiziaria nella quale sia chiamato a difendere il proprio diritto oppure ad agire contro una contraffazione, il titolare di un disegno o modello comunitario non registrato deve essere in grado di opporre ai terzi quanto segue:
- la prova della data e del luogo della prima divulgazione del disegno o modello;
- la prova che il disegno o modello si riferisce al disegno o modello divulgato (con le sue caratteristiche principali, in particolare quelle che gli conferiscono un “carattere individuale”);
- la prova che gli ambienti interessati abbiano potuto venire a conoscenza della divulgazione stessa. La difficoltà di provare la data e l'estensione della divulgazione non deve essere sottovalutata. Essa è insita nel sistema dei disegni e modelli non registrati, che sarebbe altrimenti una forma di protezione di facile conseguimento;
- la prova che il contraffattore ha effettivamente copiato il disegno o modello protetto.
Sì, ma è sempre bene essere prudenti. La persona a cui è stato mostrato un disegno o modello potrebbe cercare di registrarne uno simile con una data anteriore e ci si troverebbe allora in una posizione di debolezza nei suoi confronti, poiché incomberebbe all'autore del disegno o modello originale l'onere di provare che il suo disegno o modello è stato copiato, prova sempre difficile da fornire.
Si tratta di un abuso ai limiti della legalità, realizzato da un soggetto che versa in una condizione di mala fede. Se ci si trova nella possibilità di estendere il design anche in Spagna, non essendo ancora decorsi i sei mesi di priorità, l’estensione diventa il primo atto da compiere. Ad ogni modo occorre anche contattare la controparte paventando un addebito di mala fede e richiedendo il ritiro dal mercato della merce.
Il design permette di proteggere le parti “visibili” del prodotto durante la normale utilizzazione. L’interno di una borsa rientra certamente tra le parti visibili.
Visto che la prima divulgazione è avvenuta nel 2011 è ancora possibile beneficiare della tutela per design non depositato. Esistono prima facie gli estremi per diffidare e richiedere il risarcimento dei danni.
No, non è possibile proteggere uno specifico materiale per mezzo di un disegno o modello.
L'oggetto della protezione è l'aspetto del prodotto a cui è applicato il disegno o modello, anche se il fatto che un prodotto sia fabbricato in legno può aggiungere qualcosa a tale aspetto esteriore.
Il diritto conferito non attribuisce tuttavia il diritto esclusivo di fabbricare uno specifico prodotto in legno e i concorrenti potranno fabbricare il loro prodotto in legno, se il loro disegno o modello soddisfa i requisiti di novità e di “carattere individuale”.
Sarebbe bene richiedere il preventivo consenso dell’azienda cinese prima di depositare, per evitare problemi con il partner. Ad ogni modo un titolo di protezione in Italia o in sede comunitaria è auspicabile per via della difficoltà di utilizzare il titolo cinese che non potrà produrre effetti in Italia.
L’opera deve essere nuova ed originale, ossia deve rappresentare qualcosa di innovativo e non meramente ripetitivo di quanto già esistente.
Inoltre l’opera deve essere creativa, ossia deve rappresentare una espressione della personalità dell’autore.
Il diritto d’autore nasce con l’opera stessa all’atto della sua creazione da parte dell’autore.
Non occorre seguire alcuna formalità per ottenere il riconoscimento del diritto d’autore su un’opera.
Il deposito dell’opera presso una sede della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è volontario e facoltativo e serve solamente per ottenere una prova certa della paternità dell’opera ed evitare eventuali plagi.
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La SIAE concede, quindi, le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere, riscuote i relativi compensi e li ripartisce tra gli aventi diritto.
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Non sono protetti dal diritto d’autore i testi degli Atti Ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni Pubbliche sia italiane che straniere.
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Le opere fotografiche presentano un carattere creativo e richiedono un intervento personale del fotografo sulla composizione dell’oggetto fotografato.
In altre parole occorre un livello di creatività del fotografo che sia espressione della sua personalità e sensibilità di cogliere il momento che suscita un’impressione assolutamente particolare in chi esamina il prodotto fotografico.
La durata dei diritti esclusivi sulle opere fotografiche è sino a 70 anni dopo la morte dell’autore.
Per semplici fotografie sin intendono quelle che pur rivelando una professionalità elevata (ad esempio nella cura dell’inquadratura e nella capacità di cogliere in maniera efficace il soggetto fotografato), comunque, non arrivano a diventare una personale interpretazione dell’autore.
La durata dei diritti esclusivi sulle fotografiche semplici è sino a 20 anni dalla produzione delle fotografia.