IL DESIGN INTERNAZIONALE
Per proteggere all’estero il design è possibile depositare un design o modello internazionale con una procedura unitaria dinanzi all’Ufficio Internazionale di Ginevra (O.M.P.I. o W.I.P.O.)
Questo sistema conferisce una protezione nazionale depositando un’unica domanda presso l`OMPI con l’indicazione degli Stati nei quali si intende richiedere la protezione; tuttavia è applicabile solo ai Paesi che hanno aderito all’Accordo dell’Aia.
Il Design Internazionale è disciplinato dall’Accordo dell’Aia che comprende tre diversi trattati distinti, denominati “Atti”, ossia:
1. L’atto di Londra del 1934;
2. L’atto dell’Aia del 1960;
3. L’atto di Ginevra del 1999.
Alcuni Paesi hanno aderito ad uno o più di questi Atti, la maggioranza a quello del 1960 e del 1999 (si veda sezione “utilità”). L’Italia ha aderito solo all’Atto del 1960.
Dal 1° Gennaio 2008, secondo l’Atto di Ginevra, è possibile designare la Comunità Europea in una domanda internazionale di registrazione di un disegno o modello. La registrazione internazionale avrà nel territorio della Comunità Europea gli stessi effetti di un modello o design comunitario.
Il deposito di una domanda di design internazionale equivale agli effetti della protezione ad un deposito nazionale in tutti gli Stati che vengono designati nella domanda stessa.
Procedura
fase 1: “richiesta”
Può richiedere un design o modello internazionale ogni persona fisica o giuridica che:
- appartenente o residente in uno Stato membro dell’Accordo
- avente in esso uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo.
La domanda di design o modello internazionale deve essere presentata in francese o inglese e devono essere designati i Paesi in cui il richiedente intende ottenere la protezione.
fase 2: “deposito”
E’ possibile depositare un unico modello o una serie di modelli fino a 100 rientranti nella stessa classe della Classificazione internazionale di Locarno (si veda la sezione “utilità”).
Non è necessario ai fini del deposito internazionale aver prima proceduto ad un deposito a livello nazionale dello stesso disegno o modello.
fase 3: “pubblicazione”
Dopo un esame limitato per lo più agli elementi formali, l’Ufficio Internazionale registra la domanda e pubblica la notizia sul Bollettino dei Modelli e Disegni Internazionali.
Al deposito il richiedente può richiedere che la pubblicazione sia differita per un periodo massimo di 12 mesi (da computare a partire dalla data del deposito). L’Atto di Ginevra ha portato a 30 mesi il periodo del differimento.
Entro 6 mesi dalla pubblicazione del design o modello internazionale, ogni Stato designato dal titolare può sollevare obiezioni in base alle proprie leggi nazionali; viceversa, trascorsi i 6 mesi senza che l’Ufficio internazionale riceva alcuna comunicazione di rifiuto, il deposito produce i suoi effetti nello Stato designato.
Il titolare del design o modello internazionale può ricorrere contro la decisione di rifiuto ricevuta da uno Stato designato; tuttavia il rifiuto definitivo di protezione in uno Paese designato non pregiudica la validità della registrazione negli altri Paesi designati al deposito, dove non sono state sollevate obiezioni.
La durata della protezione conferita dalla registrazione del design o modello è di 5 anni rinnovabili sino a 15 o 25 anni, a seconda della durata della protezione prevista dalle leggi nazionali degli Stati designati.
Il rinnovo deve essere richiesto direttamente all’Ufficio Internazionale (OMPI).
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