IL DESIGN COMUNITARIO
La protezione di un design o modello in tutto il territorio dell’U.E. si può ottenere tramite:
-
un design o modello comunitario REGISTRATO
-
un design o modello comunitario NON REGISTRATO
Per entrambi la protezione è accordata in presenza dei requisiti della novità e del carattere individuale, deve cioè suscitare un’impressione generale diversa da quella generata da altri modelli o design già divulgati o registrati.
Il design o modello registrato
La registrazione comunitaria protegge unitariamente il design o modello in tutti i 28 Paesi dell’Unione Europea.
Gli uffici competenti (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno o U.A.M.I.) per il ricevimento e la gestione delle domande e delle registrazioni si trovano in Spagna, ad Alicante. La domanda di design o modello comunitario può essere presentata in una delle lingue ufficiali dell’U.E., ossia francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco.
Può richiedere un modello o design comunitario ogni persona fisica o giuridica.
Il richiedente può depositare quanti design e modelli desidera in un’unica domanda multipla, alla sola condizione che i prodotti ai quali si applicano i design o modelli appartengano alla stessa classe di prodotti. Per la classificazione si fa riferimento al sistema di Locarno (si veda sezione “utilità”). Tale condizione NON SI APPLICA nel caso in cui la domanda riguardi una decorazione o un ornamento.
Le domande sono controllate dall’UAMI essenzialmente sotto il profilo formale. Non viene effettuato alcun esame di merito (per esempio, non vengono svolte ricerche per accertare la novità), a parte la verifica che si tratti di una domanda di design o modello e che il design o modello non sia contrario all’ordine pubblico o al buon costume.
Il fatto che il diritto sia registrato conferisce al design o modello un elevato grado di sicurezza in caso di contraffazione. Infatti il design comunitario è protetto sia dall’imitazione dolosa identica sia dall’autonomo sviluppo di un design e modello simile.
In altre parole il titolare ha il diritto esclusivo di utilizzare il design o modello comunitario registrato e di vietarne la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione, l’impiego o la detenzione per tali fini di prodotti che incorporano il design o modello e che non producono un’impressione generale diversa.
Il design o modello comunitario registrato ha una durata iniziale di cinque anni e può essere rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, fino a un massimo di 25 anni.
Prima di depositare una domanda di registrazione di un design o modello comunitario, i richiedenti possono utilizzare il design o modello per un periodo massimo di 12 mesi (c.d. “periodo di grazia”), senza che ciò pregiudichi il carattere di novità del medesimo.
Il design o modello non registrato
Un design o modello comunitario non registrato è protetto per un periodo di tre anni a partire dalla sua prima divulgazione al pubblico nell’Unione Europea.
Non è necessario depositare alcuna domanda per proteggere un design o modello non registrato ma, all’atto pratico, il titolare può incontrare serie difficoltà per provare la data della prima divulgazione e quindi l’esistenza della protezione, la quale è limitata soltanto alla copiatura.
Anche la protezione del design o modello comunitario non registrato ha carattere unitario in tutta l’Unione Europea e deve soddisfare i requisiti di novità e carattere individuale.
I diritti conferiti sono tuttavia più limitati rispetto a quelli del design o modello comunitario registrato. Il design o modello comunitario non registrato conferisce il diritto di vietare l’utilizzo commerciale del design o modello soltanto se tale utilizzo sia riconducibile a una copiatura.
Di conseguenza, se il design o modello comunitario è stato creato autonomamente da un secondo autore (in altre parole, se tale autore dimostra che non era a conoscenza dell’esistenza del disegno o modello protetto), non sussiste contraffazione.
Il titolare di un design o modello comunitario non registrato deve dunque sopportare oneri probatori piuttosto gravosi per dimostrare l’esistenza dei propri diritti anteriori perché deve essere sempre in grado di dimostrare la data certa a partire dalla quale il modello è stato reso accessibile al pubblico e soprattutto che la divulgazione del design è stata tanto capillare da aver raggiunto gli ambienti di provenienza del contraffattore, tanto che questi, non poteva ragionevolmente non conoscere quel design.
Entro i primi 12 mesi dalla divulgazione del design o modello comunitario , è ancora possibile presentare una domanda di registrazione di un design o modello comunitario per accrescere il grado di protezione.
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