LA SORVEGLIANZA DOGANALE

La Contraffazione sta danneggiando le imprese e le economie dei Paesi sviluppati tanto che nel 2012 sono stati sequestrati quasi 40 Milioni di articoli contraffatti
(da La contraffazione in cifre: la lotta alla contraffazione in Italia nel quinquennio 2008/ 2012)

I titolari di diritti di Proprietà Industriale sono i più colpiti dal fenomeno e la sorveglianza doganale rappresenta uno strumento importante per la lotta alla contraffazione in quanto permette di monitorare i traffici della merce dichiarata presso le dogane.

Più in particolare, con la Sorveglianza è possibile bloccare le merci in ingresso nell’Unione, o in uscita verso i Paesi extra Europa evitando al titolare dei diritti di dover rintracciare la merce introdotta nel mercato, con un consistente risparmio dei costi.

La tutela doganale è stata rafforzata grazie al Regolamento UE n. 608/2013 che, a partire dal 1 Gennaio 2014, ha esteso la portata a nuovi diritti e violazioni, ed ha introdotto una procedura specifica per le piccole spedizioni.

DIRITTI COINVOLTI

Il suddetto regolamento, oltre a comprendere Marchi, Disegni e modelli, Diritti d’autore e altri diritti connessi, Indicazioni geografiche, Brevetti, Certificati protettivi complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari, Privative vegetali, include ora anche Topografie di prodotti a semiconduttori, Modelli di utilità, Denominazioni commerciali e i dispositivi principalmente progettati, prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di misure tecnologiche.

VANTAGGI DELLA NUOVA PROCEDURA

La nuova procedura semplificata prevede che si possa procedere alla distruzione delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale senza l’obbligo di avviare un procedimento per stabilire se sia stato violato un diritto di Proprietà Industriale.

In Italia, dopo il sequestro, è ancora necessario aprire un procedimento penale.

SOSPENSIONE DELLO SVINCOLO O AL BLOCCO DELLE MERCI

Nel caso in cui in Dogana si individuino merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale per cui è stata accolta una domanda di intervento, le Autorità doganali provvedono alla sospensione dello svincolo o al blocco delle merci in dogana. Il provvedimento viene notificato sia al titolare dei Diritti di Proprietà Industriale “sorvegliati” sia al dichiarante o al detentore delle merci, e ad entrambi sono fornite informazioni sulle merci oggetto del provvedimento.

Il titolare del Diritto di Proprietà Industriale può richiedere informazioni sul destinatario della merce, sul mittente, sull’origine delle merci, la loro provenienza e la loro destinazione da utilizzare per eventuali azioni volte ad accertare la violazione di un diritto di proprietà Industriale, richiedere un risarcimento del danno o ancora avviare un procedimento penale. Allo stesso è altresì attribuita la facoltà di ispezionare la merce oggetto del provvedimento.

DISTRUZIONE DELLA MERCE

Dopo la sospensione dello svincolo o blocco delle merci è possibile procedere alla distruzione della merce qualora il destinatario della decisione abbia confermato la violazione del Diritto di proprietà
Industriale ed il proprio accordo alla distruzione. È necessario altresì che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano confermato per iscritto il proprio accordo alla distruzione. Il silenzio del dichiarante o detentore delle merci potrebbe essere valutato dalle autorità doganali quale assenso a procedere.

In mancanza dell’accordo del dichiarante o detentore delle merci alla distruzione, viene data notizia al titolare dei diritti di Proprietà Industriale sorvegliati che potrà avviare un procedimento di accertamento della violazione.

Il soggetto che ha presentato la domanda di intervento, al momento stesso della presentazione della domanda, assume la responsabilità di risarcire il danno subito dal dichiarante o detentore delle merci qualora dovesse emergere che le merci oggetto del provvedimento non violano un diritto di proprietà intellettuale.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sono legittimati a presentare le domande di intervento i soggetti che siano titolari di dritti di Proprietà Industriale individuali o collettivi nonché altre persone ed entità indicate all’art. 3 del Reg. UE n. 608/2013.

La richiesta può essere presentata all’Autorità doganale per la tutela di uno o più Diritti di Proprietà Industriale e la domanda di intervento può essere:

  • NAZIONALE, quando rivolta all’Autorità doganale dello Stato membro, con richiesta di intervento in tale Stato membro;
  • UNIONALE, una domanda presentata in uno Stato membro in cui si chiede alle autorità doganali di detto Stato membro e alle autorità doganali di uno o più altri Stati membri di intervenire nei rispettivi territori.

Nella presentazione della domanda il soggetto richiedente dovrà fornire tutta una serie di informazioni riguardanti i diritti di Proprietà Intellettuale ed i prodotti (una descrizione delle merci e indicarne l’aspetto, i codici a barre o altre caratteristiche distintive di tali prodotti originali quali etichette, fili di sicurezza, ologrammi, bottoni, cartellini, il luogo di produzione, il nome e il paese del produttore /i dei beni, importatori, fornitori, fabbricanti, vettori, destinatari o esportatori autorizzati), ciò al fine di agevolare l’attività delle Autorità doganali di riconoscimento dei prodotti contraffatti rispetto a quelli originali.

A livelli Comunitario è stata creata una banca dati informatica che consente ai titolari di marchi e design registrati di proteggere i loro prodotti dalle contraffazioni. Lo strumento consente di generare in automatico una domanda di intervento contenente le informazioni utili alle Autorità doganali per poter intervenire.

Ancora una volta l’accesso alle procedure “accelerate” di lotta alla contraffazione presuppone che alla base l’esistenza di diritti di cui si chiede tutela.