Il Decreto Ministeriale del 30 Luglio 2015 e l’allegata relazione illustrativa chiariscono gli aspetti  chiave del funzionamento dell’agevolazione fiscale che ha l’obiettivo di incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitando la ricollocazione all’estero, favorire le attività di ricerca e sviluppo e fare in modo che rientrino in Italia gli IP detenuti all’estero.

Si premette che il reddito agevolabile è quello derivante dallo sfruttamento diretto da parte dell’Azienda ed indiretto, ossia tramite la concessione in uso.

Sotto il profilo soggettivo possono accedere ai benefici tutti i soggetti titolari di un reddito di impresa, inclusi coloro che non siano residenti ma abbiano in Italia una stabile organizzazione, purché siano residenti in Paesi in cui è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione.

L’altro requisito soggettivo imprescindibile è che sia stata espletata attività di ricerca e sviluppo. Che cosa si debba intendere per attività di ricerca e  sviluppo è definito dall’articolo 8 del Decreto. Ai fini dell’agevolazione, detta attività può essere realizzata internamente, tramite società collegate, tramite università, start up e può essere svolta anche all’estero.

 

Che cosa si deve intendere per attività di Ricerca e Sviluppo?

  • Ricerca finalizzata al miglioramento del prodotto sotto il profilo tecnico o per attribuire ad esso una forma funzionale migliorativa;
  • Attività destinate ad effettuare prove e sperimentazioni necessarie ad ottenere le autorizzazioni per l’immissione in commercio dei prodotti;
  • Ricerche per il miglioramento di un processo o di un servizio;
  • Ricerche, anche di mercato, per l’ideazione e progettazione di Design bidimensionale e tridimensionale, applicato ai prodotti, al packaging, alla presentazione di un servizio;
  • Ricerche per le attività di sviluppo di marchi nuovi, o se esistenti ricerche per l’avvio di nuovi mercati, da intendersi sia in termini geografici che merceologici;
  • Ricerche per ideazione e realizzazione di software protetti da copyright;
  • Le ricerche finalizzate all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento ed il rinnovo dei diritti, il mantenimento in vita, la gestione dei contenziosi e contratti relativi;
  • Le attività di presentazione, comunicazione, promozione che accrescono il carattere distintivo o la rinomanza dei marchi e/o contribuiscano alla conoscenza, affermazione, commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi, dei Design o di altri materiali proteggibili.

 

Non necessariamente le attività di R&S devono riferirsi al periodo di imposta in cui si fruisce dell’agevolazione ma possono essere state esercitate nei periodi di imposta precedenti. In virtù del principio del nexus approach, però è necessario che si tratti di attività di R&S direttamente collegate al bene.

Né il Decreto né la Relazione Illustrativa prendono posizione sullo status dei beni immateriali interessati dall’agevolazione, ma, a parere dello scrivente, per accedere allo sgravio fiscale, sarà verosimilmente necessario che i titoli (marchi, Design, brevetti) siano registrati/ brevettati o abbiano almeno superato le fasi iniziali di esame (esame preventivo, pubblicazione, opposizione) e siano prossimi a registrazione/ brevettazione, sebbene la procedura non si sia ancora conclusa.

Per i brevetti, ad esempio, saranno verosimilmente esclusi quei trovati che abbiano ricevuto una parere di ricerca negativo.

In base alla portata del Decreto, le agevolazioni possono trovare applicazione anche per la valorizzazione di titoli già presenti nel patrimonio aziendale, a patto che l’azienda abbia realizzato degli studi di mercato per l’apertura di nuovi mercati all’estero o per attività di brand stretching.

Ammettiamo che il richiedente l’agevolazione abbia investito su un nuovo prodotto per cui sia stata presentata domanda di brevetto, contraddistinto da un nuovo Marchio e da un Design e che per il brevetto abbia ricevuto un parere di ricerca negativo. È possibile accedere all’agevolazione in un caso simile? Probabilmente si in virtù della registrazione di Marchio e della protezione del Design nonchè dei relativi investimenti in ricerca e sviluppo.

Si tratta comunque di un’ipotesi non normata della quale si potrà discutere anche in sede diRuling.

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base di un rapporto tra i costi di R&S sostenuti per la ricerca, il mantenimento, lo sviluppo del bene immateriale (c.d. costi qualificati), ed i costi complessivi sostenuti in R&S, mantenimento e sviluppo da parte dell’azienda.

COSTI QUALIFICATI

REDDITO AGEVOLABILE =  ———————————- X REDDITI DA BENE IMMATERIALE

COSTI COMPLESSIVI

 

 

Lo stesso articolo 9, al fine di consentire alle imprese di dotarsi di adeguati sistemi di tracking and tracing dei costi e dei ricavi legati ai singoli beni immateriali, nella fase iniziale di applicazione, introduce una semplificazione, ossia per il primo periodo (ad esempio 2015) e per i due successivi, i costi qualificati ed i costi complessivi sono considerati in via aggregata, senza procedere alla separata indicazione bene per bene. Dal 2018, il coefficiente dovrebbe invece essere determinato per singolo Ip.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, sarà necessario dotarsi di un sistema di tracciabilità dei costi.

L’articolo 12 del Decreto si riferisce invece all’attività di Ruling che è obbligatoria per i casi di sfruttamento diretto del bene. Diversamente, per i casi di sfruttamento del bene, l’attività diRuling è opzionale.

Per le micro, piccole, medie imprese è prevista la possibilità di avvalersi della procedura semplificata di Ruling. Sul punto si attende un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che definisca regole semplificate della procedura di Ruling.

 

Lo Studio è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti in merito.

Per scaricare il decreto si veda

http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2015/DECRETO_PATENT_e_RELAZIONE_27.8.2015.pdf