Marchi

La principale funzione del marchio d’impresa è quella di indicare ai consumatori la provenienza del prodotto/servizio da una determinata impresa, perciò il marchio, data la sua funzione di “segno distintivo”, deve consistere in un entità che sia idonea a trasmettere al consumatore un messaggio.

Possono essere registrati come marchio tutti i segni che sono suscettibili di essere rappresentati graficamente ed in particolare: parole – nomi di persone – lettere dell’alfabeto – cifre –– disegni – forma del prodotto – confezione del prodotto – combinazione di colori e tonalità cromatiche – suoni e jingles musicali – aromi.

La legge stabilisce delle condizioni di validità che debbono necessariamente sussistere in quanto la loro mancanza determina la nullità del marchio. In particolare i requisiti di registrabilità sono: Originalità, Novità e Liceità.

L’originalità del marchio indica la sua “capacità distintiva”: essa è tanto più alta quanto il marchio è concettualmente distante dai prodotti/servizi che contraddistingue. Per la scelta di un brand di successo si deve considerare che esso non può semplicemente descrivere il prodotto o servizio cui si riferisce, in quanto risulterebbe omologabile con altri nomi utilizzati nello stesso settore e carente di originalità.

In particolare il concetto di “capacità distintiva” presuppone che la registrazione di un marchio non possa riguardare i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti/ servizi (ad es. marchio “palla” per palloni, od “arabica” per caffè) o da indicazioni descrittive (ad es. “orologi svizzeri”, “ceramiche di Sassuolo”) che ad essi si riferiscono.

Le denominazioni generiche e descrittive, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, devono rimanere disponibili e liberamente utilizzabili da tutti gli imprenditori.

Il requisito della novità del marchio impone che lo stesso non sia anticipato da segni confondibili concorrenti per non ledere diritti di esclusiva altrui.

Una volta individuato il segno “giusto”, prima di procedere al deposito del marchio, è sempre consigliabile effettuare una ricerca di anteriorità tra i marchi identici e simili che producono effetti in Italia (o nell’area geografica in cui si intenda proteggere il marchio) al fine di accertarsi che il segno prescelto sia “disponibile”, ossia non esista già un marchio confondibile depositato o registrato anteriormente da altri per le medesime classi di prodotti/servizi o per classi affini.

Se da tale indagine risulterà l’esistenza di un marchio anteriore simile, è buona regola scegliere un segno distintivo diverso, viceversa, si potrà procedere con una certa tranquillità alla registrazione del segno distintivo prescelto senza incorrere in rischi di contestazioni.

Estensione territoriale della protezione

Dopo aver trovato un segno sufficientemente distintivo e “libero”, ossia non anticipato, è necessario definire l’estensione territoriale della sua protezione.

Infatti la registrazione del marchio ha validità territoriale per cui, in base ai mercati di interesse attuale e futuro, occorre valutare se depositare:

  • un marchio italiano, protetto solo nel nostro Paese, oppure
  • un marchio comunitario, protetto in tutti i Paesi dell’Unione Europea, oppure
  • un marchio Internazionale, protetto nei Paesi esteri designati aderenti all’Accordo o Protocollo di Madrid sul marchio Internazionale (vedi sezione “Utilità”), oppure
  • un marchio nazionale estero, protetto nel singolo Paese estero di interesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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